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Sez. 3, Sentenza n. 4135 del 25/06/1981 (Rv. 414803 - 01)

CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - IN GENERE - FUNZIONE SOLUTORIA - FINALITA DELLE PARTI CONTRAENTI - DICHIARAZIONE DEL DEBITORE DI METTERE I SUOI BENI A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI - INIDONEITA - MANDATO AI CREDITORI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI E DELLA RIPARTIZIONE DEL RICAVATO - CONFERIMENTO DA PARTE DEL DEBITORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414803-01

CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - IN GENERE - FUNZIONE SOLUTORIA - FINALITA DELLE PARTI CONTRAENTI - DICHIARAZIONE DEL DEBITORE DI METTERE I SUOI BENI A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI - INIDONEITA - MANDATO AI CREDITORI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI E DELLA RIPARTIZIONE DEL RICAVATO - CONFERIMENTO DA PARTE DEL DEBITORE - NECESSITA.*

Il contratto previsto dall'art 1977 cod civ - che, anche se non attua immediatamente una "solutio", ha una funzione solutoria, attenendo la sua causa al soddisfacimento dei crediti - e caratterizzato dall'intento, comune al cedente ed ai cessionari, di liquidare, in tutto o in parte, il patrimonio del debitore, al fine di ripartirne il ricavato fra i creditori. Pertanto, ai fini della configurabilita di tale contratto, non e sufficiente che il debitore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori, ma occorre che il debitore medesimo - mediante una inequivoca manifestazione di volonta (l'accertamento della cui sussistenza costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito) - conferisca ai creditori un mandato a liquidare i suoi beni e a soddisfarsi con il ricavato di tale liquidazione. (V 1793/66, mass n 323504; (V 1469/62, mass n 252340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)