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Sez. 2, Sentenza n. 719 del 18/03/1970 (Rv. 345953 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IMPUGNABILITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - CONFERMATIVO - RIMESSIONE IN TERMINI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345953-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IMPUGNABILITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - CONFERMATIVO - RIMESSIONE IN TERMINI - INAMMISSIBILITA.*

L'atto confermativo non ha contenuto proprio, non modifica la sfera giuridica dell'interessato, non implica revoca, modificazioni od annullamento del precedente provvedimento definitivo, il quale continua a spiegare i suoi effetti naturali, ed ovviamente non vale a rimettere in termini l'interessato di fronte ad una decadenza gia maturata. (nella specie, il comitato amministrativo dell' INPS, aveva dichiarato che non spettava ad un lavoratore richiamato alle armi il conguaglio tra la retribuzione gia percepita ed il trattamento economico da militare. Il ricorso, proposto dall'interessato contro detto provvedimento, era stato respinto dal ministro e l'interessato aveva fatto inutilmente decorrere il termine per adire l'autorita giudiziaria, incorrendo in decadenza. Ad un successivo ricorso dell'interessato, l' INPS, aveva risposto confermando il precedente provvedimento).*

Riferimenti normativi: Legge 10/06/1940 num. 653 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)