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Sez. L, Sentenza n. 1721 del 10/06/1974 (Rv. 369893 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - RIGETTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE - SUCCESSIVO AUTONOMO PROVVEDIMENTO NEGATIVO - RICORSO AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA - PRECEDENTE DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369893-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - RIGETTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE - SUCCESSIVO AUTONOMO PROVVEDIMENTO NEGATIVO - RICORSO AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA - PRECEDENTE DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA - IRRILEVANZA.*

Un provvedimento amministrativo non puo essere qualificato come meramente confermativo di altro anteriore provvedimento qualora sia stato emanato a seguito di un riesame della situazione, sulla base di una nuova istruttoria e senza far richiamo a precedenti determinazioni, quantunque la pa sia pervenuta, nel nuovo atto, alle medesime conclusioni dell'atto precedente. Pertanto, il provvedimento di rigetto di una istanza di pensione di invalidita permanente costituisce un atto autonomo, non confermativo di altro precedente provvedimento di rigetto, se venga adottato sulla base di una nuova istruttoria, con riferimento ad infermita notevolmente maggiori e diverse da quelle prospettate nella prima domanda di pensione, non si richiami al precedente provvedimento e contenga, anzi, un'espressa avvertenza relativa alla facolta di ricorso al comitato di vigilanza. Ne consegue che, anche a prescindere dalla nuova disciplina dettata dall'art 8 della legge 11 agosto 19 73 n 533, in relazione al nuovo testo degli artt 443 cod proc civ e 14 8 disp att cod proc civ, l'assicurato puo ricorrere contro il suddetto provvedimento in Sede contenziosa, nonostante sia decaduto dall'Azione giudiziaria in ordine al primo provvedimento di rigetto, per non aver proposto contro il medesimo tempestivo ricorso amministrativo. (V 3097'71, mass n 354425; 719'70, mass n 345953).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 98, Legge 05/02/1957 num. 18 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)