Sez. 6, Sentenza n. 14556 del 25/03/2011 Ud. (dep. 12/04/2011) Rv. 249730 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Identificazione anagrafica preventiva degli interlocutori - Requisito di utilizzabilità - Necessità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non è necessaria la preventiva identificazione anagrafica degli interlocutori, quando dal soprannome o appellativo usato sia possibile risalire ad una certa e determinata persona fisica, richiedendosi semplicemente un'attenta valutazione del contenuto e del tenore della comunicazione verbale intercorsa fra i soggetti intercettati, sulla base del complessivo quadro probatorio emerso in relazione alla persona inizialmente identificata con il solo soprannome.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)