diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3643 del 14/07/1997 Cc. (dep. 19/09/1997) Rv. 209620 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Valutazione della prova - Intercettazioni telefoniche - Interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni - Uso di un linguaggio criptico - Attribuzione di significato ad espressioni ritenute convenzionali - Valutazione di merito - Sindacato in sede di legittimità - Inammissibilità - Sindacato sulla congruità della chiave interpretativa utilizzata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209620-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche, il significato attribuito al linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale di esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione. La censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. Se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contento ipotizzato nella formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco ed la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 bis lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 bis lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)