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Sez. 5, Sentenza n. 42649 del 14/10/2004 Ud. (dep. 03/11/2004) Rv. 230265 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO | Contestazione per la falsità materiale - Condanna per l'uso del documento falso - Correlazione tra l'imputazione e l' accusa contestata - Asserita violazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230265-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO

Non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso. Ciò in quanto l'art. 489 cod. pen. prevede una condotta, quella di uso, che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione non sia punibile. Sicchè al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto pure uso del documento contraffatto; ma ciò non esclude che l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 489, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)