Sez. 5, Sentenza n. 29869 del 14/06/2011 Ud. (dep. 26/07/2011) Rv. 250414 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Condanna per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. - Contestazione originaria concernente il reato di cui all'art. 517 cod. pen. - Violazione del principio di correlazione, ex art. 521 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Non vi è la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), ed è quindi legittima la riqualificazione giuridica del fatto - originariamente contestato ai sensi dell'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) - e la successiva condanna per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), discutendosi sostanzialmente dello stesso fatto. (Nella specie, peraltro, l'imputazione originaria era stata già formulata nei termini della contestazione di vendita di prodotti con marchi contraffatti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 517, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)