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Sez. 3, Sentenza n. 11452 del 03/11/1995 (Rv. 494514 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Attività edilizia - Pericolosità - Ambito di estensione.
Stato
decisa il 1995-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494514-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

Ai fini dell'imputazione della responsabilità per danni derivanti da attività pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., il carattere della pericolosità di un'attività edilizia è ravvisabile non solo nel caso di cantiere attivo (fase dinamica), ma anche se questo è inattivo (fase statica), soprattutto quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose, nonché scavi profondi ed interessanti vasti aree, con la creazione (nella specie, per la costruzione di uno stadio) di notevoli dislivelli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)