Sez. 2, Sentenza n. 6739 del 12/12/1988 (Rv. 461002 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - ATTIVITÀ EDILIZIA - INCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - ATTIVITÀ EDILIZIA - INCLUSIONE.*
Ai fini della responsabilità per attività pericolose di cui all'art. 2050 cod. civ. costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'Azione ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Pertanto, di regola, l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati nella detta norma. (V 3445/85, mass n 441100; (V 1733/85, mass n 439688; (V 1394/83, mass n 426210; (V 908/83, mass n 425666; (V 542/82, mass n 418254; (Conf 8304/87, mass n 455897; (Conf 3415/71, mass n 354991).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)