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Sez. 2, Sentenza n. 1574 del 06/04/1978 (Rv. 390964 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - POTERE EQUITATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390964-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - POTERE EQUITATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

La riduzione della penale rientra nei poteri equitativi discrezionali del giudice del merito, ma l'uso di questi poteri deve essere adeguatamente giustificato nella motivazione della sentenza. (V 840/70, mass n 346192).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)