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Sez. 1, Sentenza n. 840 del 27/03/1970 (Rv. 346192 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI RIDURRE AD EQUITA LA PENALE ECCESSIVA - RICHIESTA DI PARTE - NECESSITA - DEDUCIBILITA ANCHE IN APPELLO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346192-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI RIDURRE AD EQUITA LA PENALE ECCESSIVA - RICHIESTA DI PARTE - NECESSITA - DEDUCIBILITA ANCHE IN APPELLO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il potere discrezionale conferito al giudice dall'art 1384 cod civ, di ridurre ad equita la penale, ritenuta eccessiva, pur implicando indubbiamente una limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, non puo essere esercitato d'ufficio, richiedendo che l'eccessivita della penale sia dedotta dalle parti in via di Azione o di accezione, anche per la prima volta in appello. L'apprezzamento della sussistenza delle condizioni alle quali l'art 1384 cod civ subordina la riduzione ad equita della penale pattuita fra le parti, e incensurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato. (sulla prima parte, V 1968-66 sulla seconda parte, V 1553-67).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)