Sez. L, Sentenza n. 6190 del 22/06/1998 (Rv. 516657 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Nei servizi pubblici essenziali - Inosservanza dell'ordinanza ex art. 8 legge 146 del 1990 - Decreto irrogativo della sanzione amministrativa pecuniaria - Preventiva contestazione o notificazione dell'infrazione ex art. 14 legge 689 del 1981 - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE
La preventiva contestazione dell'infrazione, con le modalità previste dall'art. 14 della n. 689 del 1981, non costituisce requisito di legittimità dei decreti con cui, a norma dell'art. 9 della legge n. 146 del 1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, vengono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro delle disposizioni impartite dall'autorità competente con ordinanza emanata a norma dell'art. 8 della stessa legge, al fine di imporre adeguati livelli del funzionamento del servizio ovvero un differimento dell'azione di protesta, considerato che l'art. 9, comma 4, legge n. 146 del 1990 non richiama l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (limitandosi a rinviare all'art. 22 della legge stessa), diversamente dall'art. 4, comma quarto, a proposito di altre sanzioni, e che l'omissione del contraddittorio in tale fase trova giustificazione nella circostanza che una garanzia effettiva del diritto di difesa del singolo è assicurata dalle articolazioni del procedimento nella fase che precede l'emanazione dell'ordinanza ex art. 8, portata a conoscenza degli interessati mediante l'uso di appositi strumenti di comunicazione e di pubblicità.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 8 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)