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Sez. 1, Sentenza n. 4420 del 04/05/1998 (Rv. 515025 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Sanzione irrogata ex art. 9 della legge n. 146 del 1990 sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Notificazione degli estremi della violazione al trasgressore entro 90 giorni dall'accertamento (art. 14 legge 689/81) - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione.
Stato
decisa il 1998-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515025-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, non sussiste alcuna incompatibilità di ordine giuridico fra la disciplina di cui all'art. 9, comma quarto, prima proposizione, della legge n. 146 del 1990 (che, con riferimento ai servizi pubblici essenziali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria ai prestatori di lavoro, subordinato o autonomo, inosservanti dell'ordinanza di cui al precedente art. 8, impositiva di adeguati livelli del funzionamento del servizio ovvero di un differimento dell'azione di protesta) e la normativa di cui all'art. 14 della legge 689/81, con la conseguenza che il prestatore d'opera del servizio pubblico essenziale ha, anch'egli, il diritto di conoscere, nei termini perentori stabiliti dal citato art. 14, il contenuto dell'incolpazione che gli si addebiti (comportando la mancata o tardiva notificazione degli estremi della violazione l'automatica estinzione della relativa obbligazione), senza che possa legittimamente trarsi argomento contrario dalla mancata previsione, in seno al citato art. 9 della legge 146/90 (a differenza di quanto previsto nel precedente art. 4, che rinvia espressamente alla disposizione di cui all'art. 14 della legge 689/81) di un esplicito richiamo alle norme di cui alla legge 689/81.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)