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Sez. 7, Ordinanza n. 1275 del 01/12/2016 Cc. (dep. 12/01/2017) Rv. 269025 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Nuova denuncia della persona offesa successiva a precedente archiviazione - Mancata riapertura delle indagini - Nuova archiviazione "de plano" in presenza di opposizione - Ricorso per cassazione della persona offesa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2016-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269025-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

È inammissibile il ricorso avverso il decreto di archiviazione adottato senza il preventivo contraddittorio nonostante l'opposizione della persona offesa, relativo a fatti già oggetto di indagini archiviate all'esito di procedura camerale partecipata, per i quali era stata presentata una nuova denuncia non seguita dal provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 345 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)