diritto.io

Sez. 4, Ordinanza n. 2109 del 20/12/1973 Cc. (dep. 21/03/1974) Rv. 126517 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - QUESTIONI INCIDENTALI - ORDINANZA RISOLUTIVA - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA NEL SUO COMPLESSO - OBBLIGATORIETA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126517-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - QUESTIONI INCIDENTALI - ORDINANZA RISOLUTIVA - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA NEL SUO COMPLESSO - OBBLIGATORIETA - FATTISPECIE.*

Poiche le ordinanze dibattimentali vengono a giuridica esistenza attraverso la contemporanea pubblicazione della motivazione e del dispositivo, ai fini della precisa individuazione della volonta giurisdizionale espressa, occorre far riferimento all'integralita dell'ordinanza e cioe al complesso della motivazione e del dispositivo. (nella specie dalla lettura della motivazione dell'ordinanza e stato ritenuto che il rinvio degli Atti al giudice istruttore fosse avvenuto al solo fine dell'esperimento di una perizia pur apparendo dal dispositivo che il rinvio fosse stato disposto 'per la formale istruzioné. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)