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Sez. 2, Sentenza n. 1259 del 11/05/1973 (Rv. 363838 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA PREDETTA - RETROATTIVITA - APPLICABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1973-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363838-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA PREDETTA - RETROATTIVITA - APPLICABILITA D'UFFICIO.*

Per effetto della sentenza 6 luglio 1971 n 160, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636 (convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939 n 1272) nella parte concernente le espressioni 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì e 'per gli impiegatì, deve essere considerato invalido, indipendentemente dalla qualifica di operaio od impiegato, l'assicurato la cui capacita di guadagno sia permanentemente ridotta a meno della meta per infermita fisica o mentale. Detta disposizione nella parte costituzionalmente illegittima deve essere disapplicata d'ufficio (dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza n 160 del 6 luglio 1971) in tutti i rapporti non esauriti e per i quali una controversia sia ancora pendente. (Conf 1091/72, mass n 357494).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)