Sez. L, Sentenza n. 3126 del 23/06/1978 (Rv. 392579 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITA - IN GENERE - DI ANZIANITA - TRATTAMENTO SPECIALE PREVISTO PER L'ESODO AGEVOLATO DEI MARITTIMI - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO DEI MARITTIMI - INCLUSIONE.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITA - IN GENERE - DI ANZIANITA - TRATTAMENTO SPECIALE PREVISTO PER L'ESODO AGEVOLATO DEI MARITTIMI - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO DEI MARITTIMI - INCLUSIONE.*
Il compenso per il lavoro straordinario forfettizzato dei marittimi - disciplinato dal cosiddetto regolamento sulla continuita del rapporto di lavoro per i sottufficiali e comuni iscritti nei turni particolari - deve essere incluso sia nel calcolo dell'indennita di anzianita, sia nel calcolo del trattamento speciale previsto per l'esodo agevolato dei marittimi, di cui all'accordo nazionale del 24 marzo 1975, trattandosi di compenso prestabilito in base ad una valutazione preventiva e complessiva della durata delle prestazioni straordinarie, ed accompagnandosi sempre al pagamento della paga base durante tutto il periodo di imbarco, anche se in concreto quelle prestazioni non vengano concesse: tale compenso, infatti, e obbligatorio, continuativo e predeterminato o predeterminabile, ed assume, percio, il requisito della costanza riguardo al tempo del normale svolgimento del rapporto, che e proprio di tutti gli elementi patrimoniali formanti la retribuzione, utili ai fini della liquidazione dell'indennita di anzianita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Navig. art. 361, Contr. Coll. 24/03/1975
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)