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Sez. L, Sentenza n. 2101 del 26/03/1983 (Rv. 426959 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI - CONTINUITÀ, DETERMINATEZZA E PREDETERMINABILITÀ - ESPRESSA PREVENTIVA PATTUIZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA PREDETERMINAZIONE E VARIABILITÀ DEL COMPENSO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426959-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI - CONTINUITÀ, DETERMINATEZZA E PREDETERMINABILITÀ - ESPRESSA PREVENTIVA PATTUIZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA PREDETERMINAZIONE E VARIABILITÀ DEL COMPENSO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il compenso per lavoro straordinario è computabile, ai sensi del primo comma dell'art. 2121 cod. civ., nell'indennità di fine rapporto, qualora abbia carattere non eventuale e saltuario ma continuativo e la sua entità sia determinata o determinabile (tanto a forfait quanto in misura variabile); a tal fine, tenuto conto della finalità perseguita dalla citata norma, intesa ad assicurare al lavoratore un'indennità commisurata alla retribuzione effettivamente percepita, non deve ritenersi necessario che i predetti requisiti della continuità o determinatezza o predeterminabilità risultino da un'espressa preventiva pattuizione, essendo sufficiente riscontrare che i requisiti medesimi si siano di fatto verificati nel concreto svolgimento del rapporto. Alla detta computabilità non è di ostacolo (in presenza dei requisiti sopra indicati). La mancata predeterminazione, né la variabilità del compenso medesimo, sempreché risulti la possibilità di calcolo di esso in relazione a fattori obiettivi e certi (quali il tempo e l'ordinaria retribuzione) ed attesa l'applicabilità del principio, fissato dal secondo comma dell'articolo citato, per cui quando la retribuzione è in tutto o in parte costituita da elementi variabili, l'indennità di anzianità è determinata sulla media triennale di tutti gli elementi della retribuzione stessa. (V 4965/80, mass n 408843; (V 1002/80, mass n 404443; (V 3126/78, mass n 392579; (V 1360/77, mass n 385073; (V 1964/74, mass n 370197; (Conf 1653/79, mass n 398005, sulla prima parte; (Conf 3195/77, mass n 386710; (Conf 1689/76, mass n 380457).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)