Sez. 1, Sentenza n. 1000 del 21/12/1995 Ud. (dep. 30/01/1996) Rv. 204060 - 01
Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In genere | Consulenza tecnica balistica e medico legale - Non ripetibilità degli atti - Mancanza di riserva di promozione di incidente probatorio - Inserimento nel fascicolo per il dibattimento - Utilizzabilità - Sussistenza - Audizione in udienza dell'estensore della relazione - Necessità - Esclusione - Nullità afferenti la procedura - Nullità ex art. 178, lett. c) Cod. Proc. Pen. da eccepire e dedurre nel giudizio di primo grado.
Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In genere
La consulenza tecnica balistica e quella tecnica medico legale sono atti disciplinati dall'art. 360 Cod. Proc. Pen. che, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio, devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), Cod. Proc. Pen. e sono, pertanto, utilizzabili, indipendentemente dall'audizione in udienza dell'estensore della relazione. Eventuali nullità afferenti tale procedura devono essere tempestivamente eccepite e dedotte nel giudizio di primo grado, trattandosi di nullità ex art. 178, lett. c) Cod. Proc. Pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)