Sez. 1, Sentenza n. 2956 del 04/02/1997 Ud. (dep. 28/03/1997) Rv. 207220 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Polvere da sparo - Ricerca sulle persone - Irripetibilità - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE
L'accertamento tecnico avente ad oggetto la ricerca su persone o cose di particelle identificabili come residuo di polvere da sparo è per sua natura irripetibile, e rientra tra gli adempimenti indicati dall'art. 360 cod. proc. pen., in considerazione della mobilità e labilità delle particelle stesse e degli effetti del decorso del tempo sui tessuti o materiali che costituiscono oggetto dell'indagine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)