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Sez. 2, Sentenza n. 3474 del 24/10/1968 (Rv. 336617 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - RICORSO AMMINISTRATIVO - FINALITA - AZIONE GIUDIZIARIA - INDIPENDENZA.*
Stato
decisa il 1968-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336617-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - RICORSO AMMINISTRATIVO - FINALITA - AZIONE GIUDIZIARIA - INDIPENDENZA.*

In tema di assistenza e previdenza obbligatorie l'Azione giudiziaria esperibile dall'assicurato contro l' INPS non ha carattere d'impugnativa della decisione adottata dal comitato esecutivo centrale dell'istituto stesso, giacche finalita del procedimento amministrativo e soltanto quella di permettere la disamina, ai fini di una eventuale composizione delle istanze degli assicurati, prima che delle stesse venga investito il giudice ordinario, cui spetta di provvedere, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti. Pertanto, quali siano stati i motivi adottati per respingere, in Sede amministrativa, la domanda del privato, questa, in Sede giudiziaria, deve essere esaminata nella sua integrita, sotto tutti i profili che le parti ritengono di sottoporre al giudice. A maggior ragione e svincolata dalla prospettazione e dall'esito del procedimento amministrativo l'Azione giudiziaria che, proposta indipendentemente dai presupposti di cui all'art 58 del tu 30 maggio 1955, n.797 si presenta come Azione autonoma di riconoscimento del diritto dell'attore alla percezione degli assegni familiari. (Conf. 1156-63).*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)