diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3171 del 09/11/1971 (Rv. 354552 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - FINALITA - AZIONE GIUDIZIARIA - INDIPENDENZA.*
Stato
decisa il 1971-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354552-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - FINALITA - AZIONE GIUDIZIARIA - INDIPENDENZA.*

In tema di previdenza e assistenza obbligatoria, la finalita del procedimento amministrativo al cui esperimento e condizionata la proponibilita dell'Azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di permettere la disamina - ai fini di una eventuale composizione - delle istanze degli assicurati, prima che delle stesse venga investito il giudice ordinario, cui spetta di provvedere vertendosi in materia di diritti soggettivi perfetti: onde l'Azione giudiziaria non puo configurarsi come impugnativa della decisione adottata in detta Sede dall'autorita amministrativa. Consegue che, esaurito quel procedimento, la controversia che viene affidata al potere cognitivo del giudice si presenta aperta a ogni soluzione, con la correlativa potesta per il giudicante di esaminare la lite nella sua interezza e nei suoi vari aspetti di fatto e di diritto, e quindi di trarre le ragioni del decidere anche da elementi che non abbiano costituito oggetto di valutazione in Sede di procedimento amministrativo. (V 3474'68, mass n 336617).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)