Sez. 1, Sentenza n. 4432 del 17/10/1977 (Rv. 388023 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA DEL DIRITTO CEDUTO - EFFETTO INCONDIZIONATO DELLA CESSIONE - CONSEGUENZA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL SOLO CESSIONARIO CONTRO IL DEBITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA DEL DIRITTO CEDUTO - EFFETTO INCONDIZIONATO DELLA CESSIONE - CONSEGUENZA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL SOLO CESSIONARIO CONTRO IL DEBITORE.*
Il disposto dell'art 1264 cod civ, secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli e stata notificata, e dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziche al cessionario, nonche per determinare la prevalenza fra piu cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarita del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta. (V 431/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)