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Sez. 3, Sentenza n. 5786 del 15/11/1984 (Rv. 437465 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DI CREDITO - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - NOTIFICAZIONE DELLA CESSIONE AD USO DEI CONDEBITORI - CONOSCENZA DELLA CESSIONE STESSA DA PARTE DI ALTRO CONDEBITORE - DEDUZIONE, DA PARTE DI COSTUI, DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL CEDENTE A CHIEDERGLI IL PAGAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437465-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DI CREDITO - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - NOTIFICAZIONE DELLA CESSIONE AD USO DEI CONDEBITORI - CONOSCENZA DELLA CESSIONE STESSA DA PARTE DI ALTRO CONDEBITORE - DEDUZIONE, DA PARTE DI COSTUI, DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL CEDENTE A CHIEDERGLI IL PAGAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla cessione di credito, che si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario, ed indipendentemente dalla accettazione o notificazione al debitore (art. 1264 primo comma cod. civ.), rilevante al diverso fine dell'efficacia della cessione stessa nei suoi confronti, il debitore medesimo, che, notificata la cessione al suo condebitore, abbia avuto comunque conoscenza, ne è abilitato ad eccepire il difetto di legittimazione del cedente a richiedergli il pagamento, al fine di non sentirsi opporre dal cessionario il carattere non liberatorio del versamento fatto al cedente nonostante tale conoscenza (art. 1264 citato, secondo comma). (V 4432/77, mass n 388023; (V 4372/76, mass n 383085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)