Sez. 2, Sentenza n. 2629 del 16/07/1969 (Rv. 342253 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - SISTEMA DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROVA DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - NECESSITA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - SODDISFACIMENTO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - SISTEMA DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROVA DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - NECESSITA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - SODDISFACIMENTO - CONDIZIONI.*
Mentre per le altre forme assicurative, quali quelle contro la tubercolosi e la disoccupazione, vige il sistema dello automatismo delle prestazioni, giusta l'art.2116, primo comma) cod.civ. (nel senso che le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza), per l'Assicurazione di invalidita e vecchiaia, invece, l'automatismo e escluso dai decreti n.1827 del 4 ottobre 1935 e 636 del 14 aprile 1939. Conseguentemente, per quest'ultima Forma di Assicurazione, grava sul prestatore di lavoro l'Onere della prova dell'avvenuto versamento dei contributi, e l'unico mezzo di prova al riguardo e costituito dalla tessera assicurativa, ossia dal documento sul quale vengono apposte le marchette comprovanti il graduale e tempestivo versamento dei contributi stessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)