Sez. U, Sentenza n. 1744 del 06/05/1975 (Rv. 375385 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO - DIRITTO ALLA PENSIONE - PERSISTENZA - CONDIZIONI - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2116 COD CIV - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO - DIRITTO ALLA PENSIONE - PERSISTENZA - CONDIZIONI - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2116 COD CIV - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Poiche a norma degli artt 40 della legge 30 aprile 1969 n 153 e 23 ter della legge 11 agosto 1972 n 485, il diritto alle prestazioni per vecchiaia, invalidita e superstiti si realizza anche se i contributi non sono stati versati, ma, tuttavia, risultano ancora dovuti nei limiti della prescrizione decennale, deve ritenersi che, se l'evento rischio assicurato si sia verificato nel periodo in cui tali contributi non si siano ancora prescritti (nella specie, per il raggiungimento dell'eta pensionabile), il lavoratore, in base all'automaticita delle prestazioni assicurative sancita da tali norme, consegue il diritto alla pensione malgrado l'omesso versamento dei contributi stessi e, non risentendo, quindi, alcun danno per effetto di tale inadempienza, non puo esperire l'Azione risarcitoria di cui all'art 2116 cod civ. se, invece, il rischio non abbia avuto modo di realizzarsi nel detto periodo, il lavoratore, fino a che i contributi non siano caduti in prescrizione e possano essere, quindi, ancora riscossi dall'INPS, puo insorgere contro l'inadempienza dell'imprenditore o sollecitando l'istituto a procedere a tale riscossione, ovvero chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi medesimi, ma non anche avvalendosi dell'Azione risarcitoria di cui al citato art 2116, presupponendo quest'ultima la perdita totale o parziale della pensione che, nell'ipotesi considerata, non si e ancora realizzata. Una volta, invece, che si sia verificata la prescrizione dei contributi non versati dall'imprenditore, non operando piu la automaticita delle prestazioni previdenziali sancita dalle citate Disposizioni ed essendo preclusa all'INPS, a norma dell'art 35 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827, la possibilita di procedere alla riscossione dei contributi stessi, il lavoratore risentendo un irrimediabile pregiudizio della sua posizione assicurativa, con una diretta ripercussione sull'esistenza e sull'entita del suo diritto a pensione, acquista nei confronti dell'imprenditore e con decorrenza dalla data di scadenza dell'avvenuta prescrizione, il diritto al risarcimento dei danni regolato dall'art 2116 cod civ. da tanto consegue che quest'ultimo diritto inizia a prescriversi dal giorno in cui i contributi assicurativi non versati sono caduti in prescrizione. (V 2035/69, mass n 341288; 2629/69, mass n 342253; (V 2517/69, mass n 342076; 638/66, mass n 321267; 2392/65; 1029/64; (V 3226/62; 1511/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2934, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 35, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Legge 11/08/1972 num. 485 art. 23 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)