Sez. 3, Sentenza n. 6996 del 27/11/1986 (Rv. 449079 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ADITO - INDICAZIONE DEL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE - NECESSITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ADITO - INDICAZIONE DEL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE - NECESSITÀ.*
Qualora il giudice adito dichiari, per qualsiasi ragione, la propria incompetenza, deve indicare - senza necessità di richiesta di parte - il diverso giudice ritenuto competente, davanti al quale la translatio iudicii si verifica ope legis se osservata la condizione di cui all'art. 50 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)