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Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 27373 del 12/12/2005 (Rv. 586365 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza di incompetenza - Omessa indicazione nel dispositivo del giudice ritenuto competente - Rimedio - Regolamento di competenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586365-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel caso in cui la Corte d'appello, adita per la condanna dell'amministrazione espropriante al risarcimento danni da occupazione illegittima, dichiari la propria incompetenza e rimetta la causa al giudice ordinario senza designare quello competente per territorio, è ammissibile il regolamento di competenza al fine di dolersi di tale omissione, poiché siffatto vizio, che non incide sulla natura della pronuncia quale sentenza sulla competenza impugnabile con il mezzo in esame, trova il suo correttivo proprio nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza. (Nella specie la S.C. ha inoltre escluso che la sentenza di incompetenza oggetto di impugnazione fosse equiparabile alla sentenza di merito per il solo fatto che conteneva anche la statuizione sulle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)