Sez. 2, Sentenza n. 11771 del 27/11/1993 (Rv. 484518 - 01)
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Locazione della cosa comune - Ultranovennale | Locazione di immobili adibiti ad attività alberghiera di durata non inferiore a nove anni e tacitamente rinnovabile per un eguale periodo di tempo - Contratto di durata ultranovennale - Configurabilità - Esclusione - Stipulazione del contratto con riguardo ad immobile in comproprietà - Applicabilità dell'art. 1108 terzo comma - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Locazione della cosa comune - Ultranovennale
Il contratto di locazione di immobili adibiti ad attività alberghiera, di durata non inferiore a nove anni e tacitamente rinnovabile per un eguale periodo di tempo, ancorché alla prima scadenza contrattuale il locatore possa esercitare la facoltà di diniego soltanto per i motivi indicati dall'art. 29 della l. 27 luglio 1978 N. 392, non può essere considerato contratto di durata superiore a nove anni, posto che la durata ultranovennale è solo eventuale, con la conseguenza che, con riguardo ad immobile in comproprietà, per la sua stipulazione non è necessario il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, prescritto dall'art. 1108, terzo comma, cod. civ. per tale tipo di locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)