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Sez. 2, Sentenza n. 464 del 20/01/1994 (Rv. 485041 - 01)

Persona giuridica - In genere | Accettazione di eredità e legati da parte delle persone giuridiche - Autorizzazione governativa - Condizione legale di efficacia della dichiarazione.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485041-01

Persona giuridica - In genere

Con riguardo all'autorizzazione prevista per l'accettazione di eredità ed il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche, consistendo essa in un controllo sul fatto economico e non sull'atto giuridico, e non prevedendo sanzioni di nullità l'art. 17 cod. civ., l'autorizzazione governativa non costituisce una necessaria integrazione della capacità di agire della persona giuridica che si debba verificare prima della dichiarazione di volontà diretta all'acquisto, bensì un requisito (condizione legale) di efficacia della dichiarazione stessa, con la conseguenza che l'accettazione è valida anche senza autorizzazione, ma è improduttiva di effetti fino a che quest'ultima non sia intervenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)