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Sez. 3, Sentenza n. 15561 del 10/12/2001 (Rv. 550976 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Portata.
Stato
decisa il 2001-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550976-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, bisogna considerare che la prima investe l'"an" delle esecuzioni cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notifica di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)