Sez. 3, Sentenza n. 3400 del 08/03/2001 (Rv. 544594 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | All'esecuzione o agli atti esecutivi - Caratteri e differenze - Deduzione da parte dell'esecutato della nullità dell'apposizione della formula esecutiva - Natura della relativa opposizione - Agli atti esecutivi.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e ciò sia quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullità dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)