Sez. 3, Sentenza n. 4325 del 18/11/1976 (Rv. 383032 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - INTERVENTO ADESIVO IN SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITA - DECLARATORIA DI AMMISSIBILITA - CASSAZIONE - SENZA RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - INTERVENTO ADESIVO IN SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITA - DECLARATORIA DI AMMISSIBILITA - CASSAZIONE - SENZA RINVIO.*
L'intervento adesivo, in quanto non diretto alla tutela di un diritto proprio dell'interveniente, e inammissibile in secondo grado, ai sensi dell'art 344 cod proc civ. la Cassazione della sentenza di appello, nella parte in cui, in violazione di detta norma, abbia dichiarato ammissibile l'intervento adesivo e pronunciato sulle relative istanze, va disposta senza rinvio, rientrandosi nell'ambito dell'ipotesi di improponibilita della domanda, di cui al terzo comma dell'art 382 cod proc civ. (V 1328/73, mass n 363958; (V 568/73, mass n 362627).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)