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Sez. 3, Sentenza n. 16035 del 24/02/2011 Cc. (dep. 21/04/2011) Rv. 250280 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - ORDINANZA - IN GENERE | Necessità del rispetto del contraddittorio o di particolari formalità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250280-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - ORDINANZA - IN GENERE

L'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)