Sez. 4, Sentenza n. 1352 del 06/10/1994 Cc. (dep. 16/11/1994) Rv. 200196 - 01
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Inammissibilità dell'impugnazione dichiarata di ufficio, in camera di consiglio, senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 24, comma secondo, Costituzione - Manifesta infondatezza.
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale
Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, sollevata sotto il profilo che l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione emessa di ufficio, in camera di consiglio, senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., comporti una concreta, evidente violazione del diritto di difesa. Tale diritto, infatti, pur in presenza di provvedimento adottato "de plano", è ampiamente garantito dalla previsione legislativa della notifica dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame e dell'assoggettabilità della stessa a ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)