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Sez. 6, Sentenza n. 19010 del 28/03/2017 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269829 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Sentenza di condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., previa riqualificazione giuridica del fatto - Vizi per impedita possibilità all'imputato di beneficiare della causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 341-bis, comma 3, cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269829-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO

Quando è pronunciata condanna in primo grado per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, previa riqualificazione giuridica del fatto, il giudice di appello non deve annullare la sentenza e rimettere le parti davanti al primo giudice per consentire all'imputato di poter beneficiare della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 341 bis, comma terzo, cod. pen., poiché lo stesso, prima dell'instaurando giudizio di appello, è ancora in termini per poter provvedere al risarcimento del danno arrecato o per presentare un'offerta reale ex art. 1209 cod. civ., e la norma non contempla alcuna possibilità di regressione del processo in primo grado o di concessione di apposito termine da parte della Corte di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)