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Sez. 6, Sentenza n. 49544 del 11/11/2014 Ud. (dep. 27/11/2014) Rv. 261679 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Sentenza di condanna in primo grado, previa riqualificazione giuridica del fatto - Vizi per impedita possibilità all'imputato di beneficiare della causa di estinzione del reato ex art. 341 bis, comma terzo, cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261679-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO

Quando è pronunciata condanna in primo grado, previa riqualificazione giuridica del fatto, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, il giudice di appello non deve annullare la sentenza e rimettere le parti davanti al primo giudice per consentire all'imputato di poter beneficiare della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 341 bis, comma terzo, cod. pen., poiché il giudicabile, prima dell'instaurando giudizio di appello, è ancora in termini per poter provvedere al risarcimento del danno arrecato o per presentare un'offerta reale ex art. 1209 cod. civ., né la norma contempla alcuna possibilità di regressione del processo in primo grado o di concessione di apposito termine da parte della Corte di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)