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Sez. L, Sentenza n. 3886 del 19/04/1999 (Rv. 525530 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE | Compatibilità della qualifica di socio con un rapporto di lavoro subordinato - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1999-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525530-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE

La qualifica di amministratore di una società non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione; peraltro, il vincolo della subordinazione non può sussistere quando l'amministratore della società sia unico e svolga da solo tutti i poteri di gestione, comando e disciplina e quando il socio di una società di capitali partecipi (direttamente o indirettamente) al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari. In ogni caso, l'accertamento della compatibilità dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto subordinato con le funzioni di amministratore costituiscono accertamento di fatto insindacabile in cassazione quando risulti sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)