Sez. L, Sentenza n. 894 del 29/01/1998 (Rv. 512045 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE | Compatibilità della qualifica di amministratore con un rapporto di lavoro subordinato - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE
La qualifica di amministratore di una società non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione. Peraltro, il vincolo della subordinazione non può sussistere quando l'amministratore della società sia unico e svolga da solo tutti i poteri di gestione, comando e disciplina. In ogni caso, l'accertamento della compatibilità dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto subordinato con le funzioni di amministratore costituiscono accertamento di fatto insindacabile in cassazione quando risulti sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)