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Sez. L, Sentenza n. 9667 del 19/08/1992 (Rv. 478578 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Mancata comunicazione del decreto all'appellante - Impossibilità della notificazione nei termini - Fissazione di altra udienza successiva - Necessità - Presupposti - Costituzione del contraddittorio senza un provvedimento di rinnovo - Ammissibilità - Modi.
Stato
decisa il 1992-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478578-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione

Nel procedimento di appello relativo a controversie soggette al rito del lavoro la mancanza della comunicazione all'appellante dello avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, escludendo l'insorgere dell'onere di quest'ultimo di provvedere alla notificazione dell'atto di gravame e del decreto stesso, non è incompatibile con la conservazione dell'effetto preclusivo del giudicato, conseguente a tempestivo deposito del ricorso in appello. Pertanto, quando sopravvenga impossibilità di eseguire tale notificazione nel rispetto dei termini di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 435 cod. proc. civ., deve essere disposto di ufficio, o ad istanza dell'appellante medesimo, la fissazione di altra udienza di discussione in data idonea a consentire il rispetto di detti termini, potendo, peraltro, il contraddittorio ritenersi validamente costituito anche quando il collegio, senza emettere un formale provvedimento di rinnovo, si sia limitato all'udienza di discussione originariamente fissata a disporre il rinvio della medesima e l'appellante, nell'osservanza dei ripetuti termini, abbia notificato alla controparte copia del ricorso in appello e del decreto del presidente del tribunale del verbale della prima udienza, nella quale è stato disposto il rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)