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Sez. 3, Sentenza n. 20815 del 26/09/2006 (Rv. 593576 - 01)

ALBERGHI - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA | Titolarità della licenza per l'esercizio - Mancanza - Incidenza sul contratto - Esclusione - Irrilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 9 "septies" legge 5 aprile 1985 n. 118 - Necessarietà del requisito dell'effettivo inizio dell'attività da parte del conduttore - Fattispecie (richiesta e rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio di una casa per ferie successivamente al contratto di affitto di azienda).
Stato
decisa il 2006-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593576-01

ALBERGHI - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA

La richiesta e il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di casa per ferie dopo la stipulazione del contratto qualificato dalle parti come affitto di azienda, oltre a non incidere sulla efficacia e validità del contratto, non sono idonei di per sè a qualificare diversamente il contratto come locazione alberghiera ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 9 "septies" legge 5 aprile 1985 n. 118, a norma del quale si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore, in quanto quello che rileva, a tal fine, è l'effettivo inizio dell'attività qualificabile come alberghiera da parte del conduttore.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 25/08/1988 num. 34, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 novies CORTE COST., Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)