Sez. 3 - , Sentenza n. 44279 del 22/05/2019 Ud. (dep. 30/10/2019) Rv. 278168 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO | Divieto di sparare da autoveicoli, natanti e aeromobili – Contravvenzione - Elementi costitutivi – Utilizzo del mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio – Esclusione – Compimento dell’attività venatoria dal mezzo di trasporto – Necessità – Ragioni.
CACCIA - ESERCIZIO - LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO
La contravvenzione prevista dagli artt. 21, comma 1, lett. i), e 30, comma 1, lett. i), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – che punisce chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti o aeromobili - non è configurabile nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda, ma solo quando da tale mezzo è compiuto l'atto tipico dello sparo contro la selvaggina, che è agevolato dall'impiego del mezzo di trasporto, sia per l'appostamento, sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo invece irrilevante l'uccisione di animali, in quanto l'abbattimento e l'impossessamento di specie cacciabili non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie. (conf. Sez. 3, n. 697 del 21/11/1995, dep. 1996, Rv. 204350).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 com. 1 lett. I, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. I CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)