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Sez. 2, Sentenza n. 2759 del 25/10/1973 (Rv. 366292 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - ESCLUSIONE - TERMINE ANNUALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366292-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - ESCLUSIONE - TERMINE ANNUALE - APPLICABILITA.*

La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte e inidonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione previsto dall'art 325 cod proc civ, poiche, come testualmente dispone l'art 28 5 cod proc civ, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione deve essere fatta al procuratore costituito, salva l'ipotesi in cui la parte siasi costituita personalmente: pertanto, quando la sentenza sia stata notificata alla parte, il termine per l'impugnazione e quello di un anno, decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art 327 cod proc civ. (Conf 381/71, mass n 349955).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)