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Sez. 3, Sentenza n. 381 del 15/02/1971 (Rv. 349955 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE ANZICHE AL PROCURATORE COSTITUITO - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349955-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE ANZICHE AL PROCURATORE COSTITUITO - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA.*

Qualora la sentenza sia notificata personalmente alla parte, nel domicilio reale, nonostante che essa sia stata assistita da un procuratore regolarmente costituito, il termine per l'impugnazione non e quello breve previsto dall'art 325 cod proc civ, ma quello di un anno previsto dall'art 327, che decorre dalla data della pubblicazione della sentenza. (V 2519'69, mass n 342081' 76'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)