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Sez. 5 - , Ordinanza n. 33789 del 12/11/2021 (Rv. 662799 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Donazione di azienda a società commerciale - Art. 58 T.U.I.R. - Applicabilità - Esclusione - Donatario persona fisica - Necessità - Plusvalenza tassabile ex art. 88 T.U.I.R. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2021-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662799-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il trasferimento a titolo gratuito di una azienda da un imprenditore individuale in favore di una società commerciale non costituisce per il soggetto beneficiario operazione fiscalmente neutra in termini di imposizione diretta ex art. 58 T.U.I.R. - la cui "ratio" è quella di favorire il passaggio generazionale dell'azienda in favore di donatari che siano persone fisiche - ma genera sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88, comma 3, T.U.I.R., trattandosi di liberalità ricevuta nell'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 58 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)