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Sez. 5, Sentenza n. 8204 del 11/04/2011 (Rv. 617600 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenza da cessione di azienda - Onerosità del trasferimento - Accertamento della natura intrinseca dell'atto - Necessità - Fattispecie in tema di cessione di azienda tra padre e figlio.
Stato
decisa il 2011-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617600-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Ai fini della configurazione della natura onerosa dell'atto di cessione di azienda e della conseguente soggezione all'imposta sui redditi della relativa plusvalenza, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), occorre interpretare l'atto, secondo i canoni legali di ermeneutica contrattuale, allo scopo di accertarne la natura intrinseca, anche prescindendo dal contenuto di clausole o dichiarazioni inserite per finalità incoerenti rispetto agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso. (Nella specie la S.C. ha affermato che costituiscono elementi presuntivi della natura onerosa di una cessione di azienda tra padre e figlio la denominazione della scrittura privata quale compravendita, con indicazione del relativo prezzo, il difetto di una vera collaborazione nell'esercizio dell'attività da parte del figlio cessionario e l'ubicazione dell'azienda).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)