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Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987 (Rv. 456542 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE - DICHIARAZIONE RETICENTE OD ELUSIVA - ILLECITO AQUILIANO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456542-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE - DICHIARAZIONE RETICENTE OD ELUSIVA - ILLECITO AQUILIANO - CONFIGURABILITÀ.*

Nell'espropriazione presso terzo, qualora la dichiarazione da questi resa, ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., risulti, in esito al successivo giudizio di accertamento contemplato dall'art. 549 cod. proc. civ., reticente od elusiva, sì da favorire il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte), ma con riguardo al dovere di collaborazione nell'interesse della giustizia, che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 cod. civ., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)