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Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008 (Rv. 604977 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Procedura esecutiva nei confronti di un ente locale - Pignoramento di somme depositate presso il tesoriere - Dichiarazione resa da quest'ultimo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. - Completezza e veridicità - Obbligo - Mancata comparizione del legale rappresentante dell'ente locale debitore all'udienza - Accertamento da parte del giudice dell'impignorabilità delle somme - Conseguenze - Dichiarazione d'ufficio della nullità del pignoramento - Ammissibilità - Fondamento - Opposizione agli atti esecutivi del creditore procedente - Proponibilità - Deduzione dell'inefficacia del vincolo di destinazione delle somme - Onere a carico del creditore - Allegazione degli specifici pagamenti eseguiti dall'ente locale per debiti estranei al vincolo - Onere incombente sull'ente locale opposto - Rispetto del dovuto ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti - Prova - Necessità.
Stato
decisa il 2008-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604977-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, questi, in quanto ausiliare del giudice, ha il dovere di precisare nella dichiarazione prevista dall'art. 547 cod. proc. civ. se esistono presso di lui somme di cui è debitore verso l'ente locale, nonché quale ne è la condizione in rapporto alla delibera di destinazione a lui notificata ed ai pagamenti successivi; in caso di assenza dell'ente locale debitore, il giudice, sulla base di tale dichiarazione e della documentazione depositata, può, anche d'ufficio, dichiarare la nullità del pignoramento, ove accerti che è caduto su somme destinate alle finalità di cui all'art. 159, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che le stesse sono contemplate dalla delibera di preventiva quantificazione adottata dall'organo esecutivo e notificata al tesoriere, di cui al successivo comma 3, ed altresì che non sussiste la condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al soggetto tesoriere dell'ente locale, di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso). In tal caso il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)