Sez. 2 - , Sentenza n. 30319 del 18/12/2017 (Rv. 646608 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Connessione illecito amministrativo con reato ex art. 24 l. n. 689 del 1981 - Applicazione della sanzione amministrativa - Competenza del giudice penale - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato che, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 689 del 1981, determina lo spostamento della competenza ad applicare la sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, rileva esclusivamente qualora l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza del secondo mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno detta competenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)