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Sez. 1, Sentenza n. 23925 del 09/11/2006 (Rv. 593298 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Connessione dell'illecito amministrativo con un reato ex art. 24 della legge n. 689 del 1981 - Applicazione della sanzione - Competenza del giudice penale - Condizioni - Pregiudizialità dell'accertamento dell'illecito amministrativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593298-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

La connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno detta competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto privo di vizi l'accertamento del giudice di merito relativo all'insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra il reato di guida in stato di ebbrezza e l'illecito amministrativo consistente nell'aver circolato su strada extraurbana principale in retromarcia, prescindendo l'illecito amministrativo dallo stato di ebbrezza del conducente).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)